Tutela Consumatore
Il Paziente-Cliente oggi potrebbe sentirsi disorientato per le offerte e i servizi di realtà che nascono improvvisamente e per le quali operano persone che hanno frequentato scuole non abilitanti, o peggio, pseudo-corsi di pochi giorni...
Ecco alcune semplici regole per districarsi e godere veramente dei benefici della Naturopatia in piena sicurezza.
Diremo che negli studi e centri accreditati ci deve essere un Naturopata (*) che, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea (1), esporrà o sarà in grado di esibire documenti attestanti la sua preparazione e abilitazione all'esercizio professionale dell'attività:
- un diploma ottenuto presso una scuola di naturopatia;
- un certificato attestante l'iscrizione ad un albo professionale.
Se il presunto naturopata non è in grado di dimostrare questi due essenziali requisiti, diremo anche che NON si tratta di un Naturopata in condizioni di operare su pazienti-clienti.
Il "buon" Naturopata si assicurerà, inoltre, che il Paziente-Cliente sottoscriva un documento detto "consenso informato", contestualmente alla prima visita. Tale documento tutela il consumatore in materia di privacy e sulla legalità dello studio-centro cui si è rivolto. Infatti nel documento il Naturopata informa il consumatore del suo modo di operare che non sostituisce mai l'intervento e/o l'assistenza di un medico, e in alcun modo le sue tecniche potranno dare luogo a diagnosi in senso medico.
Trattandosi inoltre di attività professionale, il Naturopata dovrà adempiere agli obblighi di legge (fiscali, amministrativi, ecc.) tipici di ogni professionista.
Note:
*: L’utilità e il riconoscimento delle medicine complementari sono sanciti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (dichiarazione di Alma-Ata del 1978 e successive, vedi anche dossier “Medicine tradizionali” dell’OMS, pubblicato in Italia da Edizioni Red 1984).
1. In particolare la direttiva 89/48 CEE del 21.12.88, recepita dallo Stato italiano con i Decreti Legge n. 115 del 27.01.92 e n. 319 del 2.05.94.
